Per molto tempo il “rischio d’impresa” è stato relativamente facile da definire: prezzi delle materie prime, concorrenza, costo del lavoro, oscillazioni dei consumi. Conosciamo queste variabili a memoria. Oggi ne abbiamo una in più, fissa, purtroppo per noi: il clima.
È questo il principio che si legge, tra le righe, della nuova disciplina sulle polizze contro i rischi catastrofali.
Dalla primavera di quest’anno anche gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive sono tenuti a stipulare una copertura assicurativa per i danni provocati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. L’obbligo deriva dalla Legge di Bilancio 2024 ed è disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025. Per questi settori il termine è stato prorogato dal Decreto Milleproroghe 2026, ma oggi la misura è pienamente operativa.
Attenzione: non stiamo parlando di codicilli assicurativi, ma di un cambiamento nel modo in cui lo Stato interpreta la resilienza delle imprese.
Secondo l’ISPRA, oltre il 94% dei Comuni italiani è esposto ad almeno un rischio tra frane, alluvioni ed erosione costiera. È una condizione che interessa quasi l’intero sistema economico nazionale.
Per noi che distribuiamo prodotti destinati al fuori casa la riflessione si innesta su un discorso più ampio, legato all’essenza stessa della nostra professione. Tanto per dire: un magazzino che si ferma non interrompe soltanto la propria attività, ma la capacità di lavorare di decine o centinaia di clienti.
Un camion che non parte significa scaffali vuoti nei bar. Una piattaforma logistica danneggiata significa ristoranti costretti a modificare gli approvvigionamenti.
Una rete distributiva è, per sua natura, un sistema interdipendente: questa è la ragione più interessante della nuova normativa.
Per anni il dibattito sulla competitività delle imprese si è concentrato sulla crescita, ora è necessario lavorare anche sulla continuità.
Quanto è preparata un’azienda a continuare a lavorare quando accade qualcosa di straordinario?
La legge non impone una risposta organizzativa, ma chiede alle imprese di riconoscere che quel rischio esiste.
Vale la pena sottolineare un aspetto spesso frainteso. L’obbligo riguarda esclusivamente alcuni eventi catastrofali individuati dalla legge — terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni — e non comprende automaticamente altri fenomeni atmosferici, come grandine o trombe d’aria, che possono essere eventualmente coperti solo attraverso specifiche garanzie assicurative.
La normativa prevede inoltre che l’assenza della copertura possa essere valutata nell’accesso a contributi, incentivi e altre agevolazioni pubbliche. È un segnale preciso: la gestione del rischio entra a far parte degli elementi che qualificano un’impresa moderna.
Forse il cambiamento più importante, alla fine, riguarda proprio
Riguarda il modo di pensare l’azienda.
Per decenni la solidità di un’impresa è stata misurata soprattutto dalla capacità di crescere.
Negli anni che abbiamo davanti sarà misurata anche dalla capacità di continuare a operare quando il contesto cambia improvvisamente, ed è una differenza tutt’altro che marginale. Aggiungiamo la cappa inquinante in Pianura Padana, la struttura fragile di tanti capannoni costruiti ormai decenni fa e la combinazione sarà completa.
Lavoriamo smettendo di pensare ai margini della prossima stagione, iniziamo a ragionare di sviluppo ragionato per il prossimo decennio.
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